Come annunciato questa mattina, il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza regionale (la numero 59) che di fatto sancisce la pressoché totale riapertura delle attività economiche, ma anche e soprattutto “sociali”.
All’interno del documento viene infatti dato ampio spazio a cinema, spettacoli (dal 15 giugno), sagre, fiere, congressi, sale slot, bingo, discoteche (dal 19 giugno) ed anche “sport di contatto” (leggi, anzitutto, “calcio e calcetto” ma non solo) che potranno riprendere dal prossimo 25 giugno. Un particolare elemento di novità previsto nel documento è relativo alla gestione di eventuali turisti trovati in Veneto positivi al coronavirus Sars-CoV-2, i quali in caso di positività riscontrata, secondo quanto previsto dall’ordinanza, saranno messi 14 giorni in quarantena fiduciaria in un hotel convenzionato.

Scarica l’ordinanza della Regione Veneto numero 59 – 13 giugno 2020

La nuova ordinanza con tutte le sue disposizioni avrà effetto a partire da lunedì 15 giugno 2020, fatte salve le specifiche indicazioni contenute in alcuni punti, e resterà in vigore fino al 10 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’uso della mascherina non vi sono grandi variazioni rispetto ad oggi, poiché resta l’obbligo di «usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi».

Allo stesso modo restano poi sempre «vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi».

Sull’uso dell’automobile con più persone a bordo, ovviamente nei limiti della sua omologazione, è poi bene sottolineare come l’ordinanza regionale ribadisca che è sempre «obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi».

Spettatori in Arena: tanti quanti ce ne stanno a un metro di distanza seduti sugli spalti.

Un punto dell’ordinanza riguarda la città di Verona molto da vicino, pur senza nominarla in modo esplicito, vale a dire quello relativo a “Cinema e spettacoli” che, non a caso, campeggia in primissima posizione nel documento firmato dal presidente Zaia.
Dopo aver decretato la ripresa delle attività per «sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere» a partire dal 15 giugno, il punto stabilisce un criterio essenziale per dirimere l’annosa questione del numero di spettatori che è possibile far accedere agli spettacoli.
Il tema è molto importante per Verona naturalmente in relazione all’Arena ed al festival in programma dal prossimo 25 luglio, ma si pensi anche al Teatro Romano e tutte le realtà che possono ospitare spettacoli.

Ebbene, l’ordinanza di Zaia stabilisce un criterio unico, si badi bene, sia per i “contenitori” culturali al chiuso che per quelli all’aperto, introducendo però una duplice variante per definirne in concreto il valore numerico. Il criterio per determinare il numero massimo di spettatori è uno solo, vale a dire la «capienza della struttura aperta o chiusa» che ospita uno spettacolo qualsiasi, ma tale capienza va però determinata secondo una doppia logica: o assicurando «uno spazio libero tra sedute fisse e identificate» (si pensi a sedie e seggiolini), oppure nel caso di «spalti e gradinate», quindi dove non sono presenti delle sedute fisse e identificate ma soltanto delle semplici sedute, allora la “capienza” va determinata «con distanziamento interpersonale di almeno 1 metro» (e se state pensando ai gradoni dell’Arena di Verona, siete nel giusto).

In sostanza, l’anfiteatro scaligero sulla scorta di questa disposizione, potrebbe arrivare in astratto a contenere tanti spettatori quanti ve ne stanno seduti sugli spalti, purché a distanza interpersonale di almeno un metro gli uni dagli altri. In astratto, poiché in concreto ovviamente il numero massimo di spettatori in Arena, per essere stabilito, dovrà necessariamente tenere conto anche di altri criteri, quali ad esempio il garantire spazi a sufficienza per un ordinato flusso/deflusso senza che si creino i famigerati “assembramenti”. Certo è che il limite non solo dei mille spettatori, ma anche quello dei 3 mila, grazie all’apertura in questo senso contenuta nell’ultimo Dpcm, nonché alla presente norma stabilita da Zaia nella sua ordinanza, parrebbe proprio essere destinato a venire superato nel protocollo che, a questo punto, Fondazione Arena e il Comune di Verona dovranno probabilmente rivedere ampliando la quota massima di spettatori prevista.

Il testo completo della nuova ordinanza di Zaia

Di seguito riportiamo nella sua interezza il testo completo dell’ordinanza regionale numero 59 firmata dal presidente del Veneto Luca Zaia:

A.1 Ripresa di attività

Cinema e spettacoli
Le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui all’allegato 1;
Data di apertura: 15 giugno 2020;

Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;

sagre e fiere
Le attività relative a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;
data di apertura: 19 giugno 2020;

congressi e grandi eventi fieristici
Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all’allegato 1;
data di apertura: 19 giugno 2020

sale slot, sale giochi, sale bingo
Le attività relative a sale slot, sale giochi e sale bingo sono svolte in conformità all’allegato 1;
data apertura 19 giugno 2020;

discoteche e locali assimilabili
Le attività relative a discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc., sono svolte in conformità all’allegato 1;
data di apertura: 19 giugno 2020;

Casinò di Venezia
L’attività del Casinò di Venezia deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza del lavoro sottoscritti dalla relativa amministrazione con i sindacati e, con riguardo, ai clienti, nel rispetto dei documenti trasmessi alla Regione con nota del 10.6.2020;
data di apertura: 19 giugno 2020;

Attività sportive con contatto
Dal 25 giugno 2020, è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute;

Presa in carico di turisti risultati positivi
I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all’esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell’Azienda Ulss competente nel luogo dell’alloggio ed effettuata l’indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall’Azienda medesima in conformità alle disposizioni regionali;

A.2 Prosecuzione delle attività con adeguamento della disciplina
Dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto dell’allegato 1:

1. ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering; cerimonie e banchetti);

2. attività turistiche (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree turistiche libere);

3. attività ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, disposizioni da integrare, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere);

4. servizi alla persona (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);

5. commercio al dettaglio;

6. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati all’aperto e al chiuso, settimanali o non periodici, mercatini degli hobbisti, mercati agricoli, commercio ambulante)

7. uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico);

8. piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., ove sia consentito l’uso natatorio; escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda);

9. palestre (palestre di enti locali e altri soggetti pubblici e privati per attività fisiche anche con modalità a corsi, senza contatto fisico interpersonale);

10. manutenzione del verde;

11. musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati quali musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura);

12. attività fisica all’aperto (impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno strutture di servizio al chiuso, reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, ecc.);

13. noleggio veicoli e altre attrezzature;

14. informatori scientifici del farmaco;

15. aree giochi per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali; sale gioco per bambini ed adolescenti);

16. circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età);

17. formazione professionale (attività formative da realizzare nei diversi contesti in presenza quali aula, laboratori e imprese, compresi gli esami finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali; formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro);

18. parchi tematici e di divertimento (parchi divertimenti permanenti con giostre e spettacoli viaggianti quali luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, faunistici, acquatici ecc., e ogni altro contesto di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);

19. strutture termali e centri benessere (strutture termali e centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);

20. professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.

B) DISPOSIZIONI SPECIALI REGIONALI

Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni)
I servizi per l’infanzia e l’adolescenza (età 0/17 anni) sono svolti nel rispetto dell’allegato 2) della presente ordinanza, adeguato alle disposizioni dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020;

Informatori scientifici
Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;

Piscine condominiali
L’utilizzo delle piscine condominiali a servizio di condomìni con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato, se idonee per dimensione alla pratica natatoria, al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) della presente ordinanza. Le modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni sono stabilite dal condomìnio, che vi provvede nel rispetto della disciplina vigente;

Servizi semiresidenziali per minori
È prorogata fino a specifico provvedimento l’efficacia dell’allegato 1 dell’ordinanza n. 56 del 3 giugno 2020;

Trasporto di persone mediante impianti a fune
Dal 15 giugno 2020 il trasporto di persone mediante impianti a fune è svolto nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 3);

Strutture residenziali extraospedaliere
Le “Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l’accoglienza di nuovi ospiti e l’accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno” di cui all’allegato 3 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, rimangono efficaci fino all’adozione di appositi provvedimenti;

Attività non specificamente regolate
Le attività non specificamente regolate dalle disposizioni di cui sopra sono sottoposte alle linee guida relative all’attività più similare.

C) COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani. Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi».